26 Marzo 2021

SUPERBONUS 110%

Dal 1° luglio 2020 il Decreto Legge Rilancio ha introdotto il Superbonus, ovvero il nuovo sgravio fiscale che permette di detrarre il 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, per far fronte a interventi di efficientamento energetico, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ulteriori sei mesi di tempo (31 dicembre 2022) per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.

La maxi-detrazione verrà ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Per beneficiale delle detrazioni è obbligatorio trasmettere tutti i dati degli interventi a ENEA.

 

QUALI OPERE BENEFICIANO DELLA DETRAZIONE?

  • CAPPOTTO

Ne beneficiano gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La detrazione è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

  • SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE NEI CONDOMINI

Ne beneficiano gli interventi sulle parti comuni degli edifici che prevedono la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, a pompa di calore, impianti ibridi o geotermici, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari, ovvero a 15 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

  • SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE IN EDIFICI UNIFAMILIARI O SULLE UNITÀ IMMOBILIARI DI EDIFICI PLURIFAMILIARI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI

Ne beneficiano gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.

Gli impianti possono essere sostituiti anche con altri a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, o con collettori solari.

Inoltre per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, beneficia del Superbonus anche la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle.

Per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione citate, rientra nel bonus al 110% l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito (comprese le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto).

È fondamentale segnalare che, se effettuati in abbinamento con uno dei tre interventi descritti, altri interventi possono beneficiare della super-detrazione.

Tra questi vi è il bonus cosiddetto “facciate”, interventi per l’installazione di schermature solari, per la sostituzione di infissi, etc.., e interventi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici.

IL MIGLIORAMENTO DI DUE CLASSI ENERGETICHE

Sia le tre tipologie di intervento agevolabili singolarmente con il super-bonus, sia gli interventi “gemellati” (ovvero che beneficiano della maggiorazione del bonus se abbinati a uno dei tre interventi cardine) accedono alla detrazione del 110 per cento se determinano per l’edificio un salto di due classi energetiche oppure se determinano il raggiungimento della classe energetica più alta.

Tale miglioramento deve essere dimostrato tramite un Attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato dal professionista nella forma della dichiarazione asseverata.

Rispettando tali condizioni, possono essere agevolati anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria della preesistenza.

INTERVENTI AGGIUNTIVI O TRAINANTI

Tra gli interventi che beneficiano autonomamente del Superbonus ci sono anche le spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, ovvero gli stessi che attualmente godono della detrazione per interventi di miglioramento sismico.

Ci sono altri tre casi in cui è possibile godere del Superbonus, a patto che l’installazione degli impianti interessati sia eseguita congiuntamente a uno dei tre interventi cardine descritti nel primo paragrafo:

  • Per l’installazione, sugli edifici, di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, fino ad un ammontare non superiore a 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto.
  • Per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
  • Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
  • Per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

I BENEFICIARI DEL SUPERBONUS

Con l’introduzione di queste novità i beneficiari che possono accedere ai nuovi Superbonus, che adesso sono:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • gli istituti autonomi case popolari (IACP);
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • le Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO

Il Superbonus si può fruire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 venendo ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, oppure il contribuente potrà optare per:

  • losconto in fattura, cioè un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari;
  • lacessione del credito, cioè la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dai CAF;

l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.